(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                     n. 40 dell'8 ottobre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
         Modalita' di presentazione delle liste provinciali 
                       e delle liste regionali 
 
    1. La presentazione delle liste dei candidati di cui all' art.  9
della legge 17 febbraio 1968, n.  108  (Norme  per  la  elezione  dei
Consigli regionali delle Regioni a statuto  normale)  e  delle  liste
regionali di cui all'art. 1, comma 3, dela legge 23 febbraio 1995, n.
43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a  statuto
ordinario) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di: 
      a) liste di partiti o  gruppi  politici  che  hanno  presentato
candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno
un seggio in occasione delle  ultime  elezioni  nelle  circoscrizioni
elettorali ricomprese riel territorio  nazionale  per  il  Parlamento
europeo o per il Parlamento nazionale o per  il  Consiglio  regionale
del Piemonte; 
      b) liste contraddistinte da contrassegno  singolo  o  composito
che sia espressione di partiti o movimenti  rappresentati  da  gruppi
consiliari ma  presenti  in  Consiglio  regionale  al  momento  della
convocazione dei comizi elettorali; 
      c) liste contraddistinte da contrassegno  singolo  o  composita
che abbiano ottenuto una dichiarazione  di  collegamenti  con  gruppi
consiliari gia' presenti in  Consiglio  regionale  al  momento  della
convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di  collegamento
e' conferita dal  Presidente  del  gruppo  consiliare,  informata  la
Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e
puo' essere effettuata anche a  favore  di  lista  con  denominazione
diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La  presente
fattispecie e' alternativa a quelle prevista dalla lettera b). 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
      Torino, addi' 20 luglio 2009 
 
                               BRESSO